Art. 1.
(Ruolo delle società calcistiche in materia di ordine e sicurezza negli impianti sportivi).

      1. La società calcistica ospitante è responsabile della sicurezza nonché del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. La gestione della sicurezza all'interno dell'impianto sportivo è assicurata dalle società calcistiche sulla base del regolamento dell'impianto di cui all'articolo 2. Alle Forze dell'ordine spetta il presidio dell'area esterna al luogo ove si svolge la manifestazione, ferma restando la possibilità di un loro intervento all'interno dell'impianto sportivo in situazioni di emergenza. L'ordine e la sicurezza nello svolgimento della manifestazione sportiva sono assicurati dalle società calcistiche ospitanti senza oneri per lo Stato.
      2. Le società calcistiche ospitanti, ai fini del comma 1:

          a) predispongono il regolamento dell'impianto sportivo di cui all'articolo 2;

          b) si dotano di un servizio d'ordine e di sicurezza svolto ai sensi dell'articolo 3;

          c) cooperano con le Forze dell'ordine.

      3. Ai fini del comma 1 del presente articolo, gli incaricati dei servizi di controllo di cui all'articolo 3 devono essere in numero proporzionale alla capienza degli impianti sportivi. Il Ministro dell'interno stabilisce con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proporzione tra il numero degli spettatori e il numero degli incaricati dei servizi di controllo. Il questore, anche in funzione di una singola manifestazione sportiva, può comunque prevedere modifiche alla proporzione fissata con il decreto di cui al presente comma, motivandone le ragioni.

 

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      4. Il questore verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per garantire l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della manifestazione sportiva previste al comma 2 e, in caso di loro mancanza o insufficienza, ordina lo svolgimento della manifestazione «a porte chiuse» ovvero la sua cancellazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
      5. È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, oltre che prevedere sanzioni per coloro che istigano ad atteggiamenti violenti.
      6. Le società calcistiche che abbiano fornito supporto di qualsiasi natura ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o a club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte, sono tenute al risarcimento degli eventuali danni causati dai medesimi. Qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, le società calcistiche sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
      7. L'onere del mantenimento dell'ordine e della sicurezza e i costi relativi alle Forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva sono posti a totale carico della società calcistica ospitante.