1. La società calcistica ospitante è responsabile della sicurezza nonché del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. La gestione della sicurezza all'interno dell'impianto sportivo è assicurata dalle società calcistiche sulla base del regolamento dell'impianto di cui all'articolo 2. Alle Forze dell'ordine spetta il presidio dell'area esterna al luogo ove si svolge la manifestazione, ferma restando la possibilità di un loro intervento all'interno dell'impianto sportivo in situazioni di emergenza. L'ordine e la sicurezza nello svolgimento della manifestazione sportiva sono assicurati dalle società calcistiche ospitanti senza oneri per lo Stato.
2. Le società calcistiche ospitanti, ai fini del comma 1:
a) predispongono il regolamento dell'impianto sportivo di cui all'articolo 2;
b) si dotano di un servizio d'ordine e di sicurezza svolto ai sensi dell'articolo 3;
c) cooperano con le Forze dell'ordine.
3. Ai fini del comma 1 del presente articolo, gli incaricati dei servizi di controllo di cui all'articolo 3 devono essere in numero proporzionale alla capienza degli impianti sportivi. Il Ministro dell'interno stabilisce con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proporzione tra il numero degli spettatori e il numero degli incaricati dei servizi di controllo. Il questore, anche in funzione di una singola manifestazione sportiva, può comunque prevedere modifiche alla proporzione fissata con il decreto di cui al presente comma, motivandone le ragioni.